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Preavviso di rigetto, la motivazione deve tenerne conto
Categoria: Generale
15 novembre 2006
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L'obbligo della P.A. di esaminare le memorie ed i documenti difensivi prodotti dall'interessato a seguito del cd. preavviso di rigetto, previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/1990, anche se non impone un'analitica confutazione di ogni argomento, è soddisfatto solo quando il provvedimento finale esponga un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione della P.A. alle deduzioni difensive del privato e ne attesti la relativa consapevolezza. Questo il principio stabilito dal Tar Veneto, sez. II, sentenza 6 novembre 2006 n. 3670.
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