Consiglieri comunali, diritto di accesso ad ampia latitudine
Categoria: Generale
10 novembre 2006

Nei confronti dei Consiglieri comunali e provinciali non è applicabile l'art 24, comma 1, lett. c) della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.Il diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti è di natura speciale e rinviene il suo referente positivo nell'art. 43, comma 2, D. Lgs. 267/2000 che invece pone un diritto alla conoscenza non solo di documenti, ma di tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici , utili per l'espletamento del mandato. Così il Tar Campania Salerno sez. II- sentenza 7 -11- 2006 n. 1961.