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Procedimento disciplinare, è possibile accertare autonomamente i fatti
Categoria: Personale ed organizzazione
18 luglio 2006
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L'art. 11 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, non impedisce che l'Amministrazione possa iniziare e proseguire il procedimento disciplinare, nell'ipotesi in cui nei confronti del dipendente incolpato non abbia avuto inizio l'azione penale, che si ha solo nel momento in cui, il soggetto indagato acquista la veste di indagato.Solo l'esercizio della azione penale è di ostacolo all'inizio o alla prosecuzione del procedimento disciplinare. Pertanto legittimamente l'Amministrazione, in assenza dell'inizio di un procedimento penale nei confronti di un pubblico dipendente sottoposto ad in indagini penali, inizia un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso e lo conclude, irrogando una sanzione disciplinare (nella specie, si trattava della sanzione della destituzione) sulla base dei fatti autonomamente accertati. Così il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenzA 6 luglio 2006 n. 4288
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