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Se l'occupazione non è sine titulo, competente è il g.a.
Categoria: Generale
12 luglio 2006
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Ad avviso del Tar Abruzzo - Pescara, sentenza 15 giugno 2006 n. 345, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine all'impugnativa degli atti con i quali un Comune ha disposto, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico espropriazione per pubblica utilità), l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di un immobile nonché in ordine alla connessa richiesta di restituzione del bene e di risarcimento dei danni. L'affermazione vale nel caso in cui l'occupazione del bene sia collegata e riconducibile all'esercizio di un potere amministrativo, in quanto tale occupazione è stata disposta in esecuzione di una dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza (non seguita poi dall'emissione, nei termini, del decreto di espropriazione definitiva). In tal caso, infatti, l'occupazione dell'immobile non è avvenuta sine titulo, ma è riconducibile all'esercizio di un pubblico potere.
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