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Accesso e riservatezza, nuovi chiarimenti
Categoria: Generale
15 maggio 2006

Ad avviso del Tar Veneto, sentenza 27-4-2006 n. 1130, deve ritenersi che, nel contrasto tra il diritto del datore di lavoro a conoscere le dichiarazioni rese dai dipendenti nel corso del procedimento ispettivo ed il diritto alla riservatezza degli stessi, prevalga quello del primo, con la conseguenza che lo stesso ha titolo all'accesso in modo totale (cioè comprensivo dell'estrazione di copia) per quanto concerne le dichiarazioni rese dagli ex dipendenti (non più soggetti a possibili ritorsioni), e nella forma della sola visione per quanto riguarda i dipendenti ancora in forze. Diversamente, diritto del datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rese dai dipendenti viene meno quando gli atti in questione siano soggetti al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.