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Mobilità , il trattamento economico non peggiora
Categoria: Personale ed organizzazione
5 maggio 2006
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L'art. 5 comma 2 del d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, recante procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni (secondo cui "Il dipendente …. conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento"), va interpretato nel senso che il dipendente trasferito non debba subire una reformatio in pejus del proprio trattamento economico, ossia debba conservare quello in godimento al momento in cui sorge il diritto a percepire il trattamento proprio del contratto del personale dell'ente di destinazione (nella specie si trattava di un ente locale). Ne consegue che risulta irrilevante la circostanza che l'applicazione ai nuovi uffici del personale trasferito sia avvenuta in epoca anteriore all'inquadramento, perché la norma non valorizza il dato nominalistico del trasferimento materiale, ma quello dell'atto che provoca effetti giuridici sul trattamento economico, in quanto precisa che il trattamento in godimento non deve subire decurtazioni a causa del trasferimento. Questo il contenuto interessante della sentenza 27 aprile 2006 n. 2366 emanata dal Consiglio di Stato.
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