L'incarico di giudice popolare è equiparato alla funzione pubblica elettiva
Categoria: Personale ed organizzazione
07 aprile 2006

L'assenza dal servizio per espletare la funzione di giudice popolare è equiparata a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive. Ne consegue che il lavoratore nominato giudice popolare ha diritto a percepire la normale retribuzione durante tutto il relativo periodo di assenza. L'unico obbligo a suo carico è la tempestiva informazione all'amministrazione di appartenenza dell'avvenuta nomina e della presentazione della giustificazione rilasciata dall'autorità giudiziaria, relativa alle assenze per l'espletamento della funzione. Questo il chiarimento dell'agenzia Aran fornito in risposta ad alcuni quesiti ad essa pervenuti e resi noti in data 12 gennaio 2006 sul sito www.aranagenzia.it