Liste elettorali, l'illegittima ammissione non invalida l'intera consultazione
Categoria: Generale
06 aprile 2006

Nel caso di illegittima ammissione di una lista occorre affermare il principio che, al fine di una giusta composizione di due esigenze fondamentali per l'ordinamento, l'una inerente la conservazione, nei limiti del possibile, degli atti giuridici e dalla massima utilizzazione dei relativi effetti e l'altra inerente alla salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna tenere conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della liste illegittimamente ammesse. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse va esercitato il potere di correzione : il principio è stato ricordato dal Consiglio di Stato nella sentenza 20 marzo 2006, n. 1437.